PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «7-bis. Le braccianti agricole hanno diritto alle indennità di cui al presente articolo a condizione che risultino iscritte da almeno due anni consecutivi, e precedenti l'inizio della gravidanza, per un numero di giornate non inferiore a 51 per ciascun anno solare, negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successivo modificazioni».